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Davide Morelli
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Note Legali
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DAVIDE MORELLI











 





                 Quali sono i termini per recedere da una polizza poliennale?

  1. Per i contratti stipulati antecedentemente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge 40/2007 (legge Bersani), l'assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni, se sono decorsi almeno tre anni dalla stipula.

  2. Per i contratti stipulati successivamente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge 40/2007 e sino al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, l'assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni

  3. Per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale con preavviso di 60 giorni.


La legge Bersani (legge 40/2007) consente l'assegnazione della classe di merito maturata su un veicolo ad un ulteriore veicolo di altra tipologia?

No. La norma fa riferimento alla medesima tipologia di veicolo, pertanto la classe di merito potrà "passare", ad esempio, da autovettura ad autovettura, e non, da autovettura ad autocarro oppure da ciclomotore a ciclomotore e non da ciclomotore a motociclo.




Ho subito il furto del veicolo. La compagnia offre un valore di indennizzo molto basso, come funziona il calcolo?

L'impresa valuta il valore di indennizzo sulla base di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. Generalmente il valore viene valutato sulla base di pubblicazioni specializzate come Quattroruote o Eurotax, richiamate in polizza.

Ogni anno, il valore assicurato deve essere adeguato a quello commerciale. E' quest'ultimo il valore sulla base del quale viene risarcito il danno, perché, secondo l'articolo 1909 del Codice Civile, il risarcimento di un danno non può essere superiore al danno subito. Le compagnie - ad ogni scadenza annuale del contratto - informano di questo i propri assicurati.



    

Quali sono le modalità di pagamento del premio r.c. auto? Posso pagare in contanti la polizza r.c. auto?

La normativa assicurativa prevede che per le polizze r.c. auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto è possibile effettuare il pagamento del premio anche in contanti oltre che con assegno circolare o bancario, vaglia postale o bancario, conto corrente postale o bancario. E' bene sottolineare però che il pagamento effettuato con bonifico o assegno intestato all'impresa di assicurazione garantisce il cliente da disservizi o smarrimenti.
Per gli altri contratti di assicurazione contro i danni, il pagamento in contanti è possibile solo per i premi di importo non superiore a 750 (settecentocinquanta) euro annui.



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